ATTO COSTITUTIVO

 

Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2022 in Roma, Via dei Campani 56 – 00185, alle ore21.30, si sono riuniti i seguenti signori:

  1. Tito Baldini, nato a Roma il 25/01/1960, residente in Roma via dei Campani 56 – 00185, CF: BLDTTI60A25H501G.
  1. Daniele Biondo, nato a Messina il 20-04-1957, residente in Roma alla Via Divisione Torino 92, – 00143, CF: BNDDNL57D20F158J.
  1. Gabriella De Intinis, nata a Roma il 25/05/1956, Residente in Roma, Via Giovanni Miani, 75 (00154), C.F. DNTGRL56E65H501W.
  1. Nicoletta Faccenda, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 07/01/1957, residente in Roma a P.zza di Montevecchio n. 22, CF: FCC NLT 57A47 H901W.
  1. Roberto Gravina, nato a Messina il 28 gennaio 1969, residente a Messina in via Panoramica dello stretto, 1618, CF: GRVRRT69A28F158F.
  1. Concetta Rotondo, nata a Vittoria (RG) il 07/02/1963, residenza fiscale: Via Monte Bianco, 26 Castelnuovo Di Porto, (RM), CF: RTNCCT63B47M088W.
  1. Pier Luca Zuppi, nato a Roma il 01/05/1951, residente in Roma alla Via dei Gozzadini 38, CF: ZPPPLC51E01H501B.

 

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E’ costituita fra i suddetti comparenti un’Associazione che si configura come organizzazione di volontariato denominata  “Psicoanalisi e Sociale – ODV” ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

L’Associazione ha sede a Roma in via  dei Campani 56

Articolo 3

L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017[1]:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4

L’Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all’Associazione, che avviene con domanda dell’interessato al Consiglio Direttivo il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego motivato, è previsto il ricorso all’Assemblea. Il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari diritti ed obblighi, la gratuità delle prestazioni dei volontari, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali.

Articolo 5

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe attività d’interesse generale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Articolo 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Tito Baldini                            Presidente

Nicoletta Faccenda                 Segretario

Roberto Gravina.                   Tesoriere

Articolo 7

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.

Articolo 9

L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell’ordine:

  • Tito Baldini                             _______________________________________
  • Gabriella De Intinis                                _______________________________________
  • Nicoletta Faccenda                 _______________________________________
  • Roberto Gravina _______________________________________
  • Concetta Rotondo   ________________________________________
  • Pier Luca Zuppi  _______________________________________
  • Daniele Biondo,   _______________________________________

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.