di Paolo Fradeani

 

Abstract

Le complessità di questo tempo in un contesto di riferimenti smarriti, le trasformazioni progressive della famiglia, la difficoltà a costruire ampi spazi di confronto inter e intra generazionali e l’arretramento della responsabilità adulta definiscono il perimetro entro il quale il disagio giovanile trova terreno fertile, intaccando un tessuto sociale che fatica a trovare le giuste risposte. Non sono immuni da questa crisi le coppie separate (oggi in numero sempre maggiore), e le relazioni filiali subiscono un tremendo contraccolpo a causa di equilibri mancati e che restituiscono un’affettività deprivata. Per tutto questo occorrerà impegnarsi affinché il sistema in cui operano settori quali i servizi sociali, i tribunali, le scuole e le strutture di sostegno psicologico siano concretamente corrispondenti alle necessità e alle richieste di aiuto. Contrariamente le crepe di questa società saranno destinate ad evidenziarsi ancor più, sino ad inghiottire anche le suppliche.

L’occasione di esprimere alcune riflessioni sulla tanto dibattuta Sindrome da Alienazione Parentale ci è offerta dalla recente sentenza dello scorso marzo in cui la Cassazione “boccia” la PAS (Parental Alienation Syndrome), accogliendo “in toto” il ricorso presentato da una mamma. La battaglia processuale è stata condotta con la presenza di una Associazione femminista ed il contributo offerto a favore della sentenza si è dimostrato oggettivamente evidente. Il rischio è quello di essere tacciati di anti femminismo ma non è così. Piuttosto crediamo che ancora, purtroppo, si sia rimasti invischiati nell’annoso conflitto che continua a porre, nelle cause di separazioni, donne contro uomini e viceversa e nel caso specifico senza considerare le vere esigenze dei minori. Altresì riteniamo che questa vicenda giudiziaria, non avendo offerto un contributo realmente utile (e non ci si riferisce alla sentenza ma alla risoluta decisione che ne è scaturita in relazione alla PAS), sia destinata ad allontanare ancor più dalla comprensione di una tale drammatica e complessa problematica.

Nell’ordinanza depositata, la Cassazione ribadisce che “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.

Meritoria l’azione svolta dall’Associazione che si impegna sin dal 1989 con l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere, avendo ben chiara che la discriminazione, l’emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne sono un fenomeno sociale diffuso, grave, complesso, che solo competenze specifiche possono combattere con efficacia. Ma in questo in questo caso riteniamo si sia abbracciata una causa che, a seguito degli esiti processuali, la renderebbero meramente ideologica.

E la sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9691/ 2022 lo dimostra, bandendo l’alienazione parentale, sostenendone un costrutto ascientifico. E i movimenti femministi oggi plaudono alla sentenza della Cassazione in merito a questa vicenda giudiziaria. Si legge da una nota dell’Associazione:” … oggi questa mamma rappresenta tutte le donne per un NO definitivo a violenza istituzionale agita contro le donne bambini e bambine in materia PAS, prelievi forzati e altre forme di violazioni dei diritti umani. Quando la storia è segnata da progressi come oggi vince una, vinciamo tutte noi”.

Senza entrare nel merito della questione processuale, sembrerebbe che l’Associazione abbia fatto concretamente la “differenza” nella scarsa congruità di ritenere, contestualmente alla sentenza, l’Alienazione Parentale senza alcuna rilevanza scientifica e bandendola dalle Aule di Tribunale. Nel corso di questi anni la PAS è stata ed è osteggiata in particolare anche dai movimenti femministi che la ritengono come lesiva nelle capacità di accudimento delle madri separate. Dunque considerato strumento contro le donne. In realtà andrebbe riconosciuto quale strumento da indagare sempre nei casi in cui si determinano atteggiamenti a danno dei minori e tali da configurarsi come modalità di forte discredito, se non spesso diffamatorie, agite da uno dei due genitori nei confronti dell’altro.

Una prima riflessione è relativa all’evidenza che dimostra come l’autorità giudiziaria si sia in questo caso sostituita alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici. Sembrerebbe infatti che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale sia stato posto in modo inadeguato. Sarebbe fondamentale verificare caso per caso le condizioni che determinano un reale discredito di uno dei due genitori a danno dell’altro e in tal senso è del tutto irragionevole ritenere la PAS destituita di ogni fondamento scientifico.

La nozione di Alienazione Parentale è riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2007) che ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che possano minacciarne la regolare crescita.

Inoltre la stessa Società riteneva opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco che destò la sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS. Nella sentenza al punto 6 delle conclusioni si afferma inoltre: “Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.

Infine, sempre in relazione alla recente suddetta sentenza, molti giuristi hanno ritenuto di evidenziare il fatto che la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai criteri enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha dettato i criteri per stabilire i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti. I primi passaggi argomentativi della sentenza Cozzini sono del tutto condivisibili: l’accertamento della validità della prova scientifica non compete al giudice di legittimità, che si limita a valutare la razionalità delle valutazioni del giudice di merito, al quale non è precluso nel caso di teorie scientifiche contrapposte, di optare per una di esse (Carlo Brusco – sito “Questione giustizia”).  

Documento psico-forense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento 

Nel documento redatto da una equipe interdisciplinare si evidenziano i tratti più specifici derivanti dal fenomeno psicologico dell’Alienazione Genitoriale. La premessa pone i riferimenti giuridici in riferimento alla legislazione italiana che, in ossequio alla Costituzione italiana, alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo pone a fondamento dei rapporti familiari la bigenitorialità, ovvero il diritto dei minori a rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con i propri genitori e con le rispettive famiglie di origine.

Pertanto le condotte volte ad ostacolare l’esercizio di tale diritto risultano censurabili e possono a volte configurare un maltrattamento. Capita talora che, per il prevalere di dinamiche di coppia particolarmente disfunzionali, il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato trasmetta al figlio stesso l’ostilità verso l’altro genitore. I segni di tale condizione sono il rifiuto ingiustificato e comunque talora solo parzialmente motivato da parte del figlio di frequentare uno dei due genitori (più spesso il padre ma non infrequentemente la madre) e/o il “voltafaccia” del figlio stesso, il quale prima della separazione era legato al genitore che successivamente non vuole più frequentare. Altro segnale è l’ingiustificato disprezzo non solo per un genitore ma per l’intera sua famiglia d’origine e/o ricostruita.

Negare il fenomeno del rifiuto immotivato e persistente di un genitore significa commettere un errore grossolano e fuorviante. In tal senso la messa in atto di interventi e di provvedimenti psicosociali e giudiziari dovranno necessariamente volgersi verso la tutela dei diritti stessi, i quali varieranno di caso in caso a seconda dell’età del minore coinvolto, della sua capacità di autodeterminazione e delle responsabilità dei genitori e dei familiari coinvolti.

 L’esigenza di proteggere i minori dagli effetti della conflittualità tra i genitori 

Le varie sezioni della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (organo giurisdizionale internazionale istituita nel 1959 dalla Convenzione Europea per la salvaguardi dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) già dal 1994 hanno riconosciuto il diritto dei bambini a venire protetti dall’Alienazione Genitoriale, condannando gli Stati che non hanno posto in essere le misure necessarie (quali l’allontanamento dal genitore alienante) e/o hanno agito in ritardo. La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha citato l’alienazione parentale in diverse sentenze e l’Italia più volte è stata condannata dalla CEDU per non aver impedito l’alienazione parentale.

I minori vanno protetti dagli effetti che una esasperata conflittualità tra genitori separati può produrre su di essi. Il dibattito in corso sulla sindrome da alienazione genitoriale o parentale, alimentato anche da alcune forzature mediatiche, rischia di generare strumentalizzazioni del rapporto genitori-figli, a scapito delle nuove generazioni.

Per questo, al fine di contribuire in un’ottica costruttiva al dibattito pubblico in corso su questo tema si ritiene utile sottolineare quanto enunciato sia dall’Ordine degli psicologi della Lombardia che da una considerevole parte della comunità scientifica che intendono sostenere l’Alienazione Parentale come reale dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti tanto in contesti di separazione e divorzio dei genitori, definiti conflittuali, quanto in contesti di presunta violenza intra familiare.

Senza voler entrare nel dibattito sull’eventuale esistenza, scientificità e definizione della PAS – operazione questa che spetta alla comunità scientifica internazionale – si intende sottolineare che l’esito di tale dibattito non dovrebbe in alcun modo essere utilizzato nel tentativo di negare l’esistenza di situazioni gravemente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e relazionale dei minori coinvolti in procedimenti di separazione e/o affido. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un efficace grado di benessere per i minori e le loro famiglie in ogni fase del loro ciclo di vita, dunque anche nei procedimenti di separazione e di affidamento.

Come appunto sostiene l’Ordine degli psicologi della Lombardia, nelle separazioni altamente conflittuali è imprescindibile una valutazione attenta e imparziale degli equilibri relazionali tra i membri della famiglia – in primis per accertare l’assenza di qualunque forma di violenza, maltrattamento o abuso intra-familiare – e conseguentemente per fornire al giudice un quadro utile all’assunzione di provvedimenti promossi da una buona comprensione del funzionamento di quel sistema familiare specifico.

La grave conflittualità che si genera al termine del progetto familiare, determina una battaglia che coinvolge drammaticamente i figli e poi la completa galassia degli affetti parentali e amicali che dal genitore alienante vengono esclusi dalla vita del minore, compresi i ricordi. I figli rappresentano in parte il progetto familiare fallito e vengono utilizzati per ferire o “vincere” l’ex-partner. La contesa relazionale diventa aperta e incurante degli effetti collaterali possibili o manifesti anche al più comune buon senso.

Polarizzare il dibattito pubblico attorno alla “PAS” rischia di mettere in secondo piano la questione più importante: la resistenza o il rifiuto di un minore a incontrare uno dei genitori è un grave indizio di disagio relazionale e un fattore di rischio evolutivo la cui comprensione deve essere al centro di ogni intervento clinico, sociale e giuridico.

Il tema è oggetto di dibattito ed esame, sia in ambito scientifico che giuridico e i tentativi di strumentalizzazione della relazione con uno o più minori da parte di un genitore a danno dell’altro rappresentano purtroppo un’esperienza professionale riscontrata sia dagli psicologi forensi, specialmente nei procedimenti di affido caratterizzati da alta conflittualità, sia da esperti che si occupano di clinica e psicoterapia.

In attesa del DSM 6 

Esiste una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno dell’Alienazione Parentale, termine questo da preferirsi a quello di PAS (negli Stati Uniti ad esempio molti tribunali applicano lo standard di ammissibilità Daubert al fine della valutazione della prova scientifica anche nei casi in cui si determinano aspetti ascrivibili all’Alienazione parentale). Il concetto di Alienazione genitoriale è inoltre correntemente utilizzato dai giudici inglesi e spagnoli

Nel nostro Paese, un’ampia parte della comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. Tale nozione compare già nel DSM IV nell’Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore-Figlio. Il significato è inoltre ripreso anche nel DSM V all’interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo.

Secondo molti professori e neuro psichiatri forensi, il DSM-5 contiene una descrizione del problema relazionale in passato definito come “sindrome di alienazione parentale” o semplicemente “alienazione parentale”. Non corretto pertanto sostenere che l’alienazione parentale è stata esclusa dal DSM-5, come sentenziano alcuni consulenti di parte. E la traduzione italiana ha reso ancora più evidente questa corrispondenza tra alcune descrizioni diagnostiche del DSM-5 e la PAS. Infatti la descrizione del “problema relazionale genitore-figlio” include la seguente spiegazione esemplificativa:

“Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione”. Sembrerebbe evidente dunque che la frase “sentimenti non giustificati di alienazione” corrisponda al nocciolo essenziale della definizione che dell’alienazione parentale danno tutti gli autori che l’hanno descritta.

Ma ci sono altri punti del DSM-5 che descrivono tratti di Alienazione Parentale anche se non in modo diretto:

1)  Child psychological abuse, “non-accidental verbal or symbolic acts by a child’s parent or care-giver that result, or have reasonable potential to result, in significant psychological harm to the child.”

–    Abusi psicologici sui minori, “atti verbali o simbolici non accidentali da parte del genitore o di chi si prende cura di un bambino che provocano, o hanno un ragionevole potenziale di provocare, un danno psicologico significativo per il bambino”.

2)  Child affected by parental relationship distress, ”when the focus of clinical attention is the negative effects of parental relationship discord (e.g., high levels of conflict, distress, or disparagement) on a child in the family, including effects on the child’s mental or other physical disorders.”

–    Bambino affetto da disagio nella relazione genitoriale, “quando l’attenzione clinica è al centro degli effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale (per esempio, alti livelli di conflitto, angoscia o denigrazione) su un bambino in famiglia, compresi gli effetti sulla sfera mentale o di altro tipo di disturbi fisici”.

3)  Factitious disorder imposed on another ”falsification of physical or psychological signs or symptoms, or induction of injury or disease, in another, associated with identified deception.”

–    Disturbo fittizio imposto a un altro “falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici, o induzione di lesioni o malattie, in un altro, associato a un inganno identificato”.

4)  Delusional symptoms in partner of individual with delusional disorder, ”In the context of a relationship, the delusional material from the dominant partner provides content for delusional belief by the individual who may not otherwise entirely meet criteria for delusional disorder.”

–    Sintomi deliranti nel partner dell’individuo con disturbo delirante, “Nel contesto di una relazione, il materiale delirante del partner dominante fornisce contenuto per la convinzione delirante dell’individuo che altrimenti potrebbe non soddisfare completamente i criteri per il disturbo delirante”. 

Senza schierarsi dalla parte del padre o della madre ma solo a favore dei minori. 

Dunque pur non essendo esplicitamente riportata nel DSM-5 la locuzione “Alienazione Parentale”, nella lettura del Manuale si evidenziano aspetti riconducibili al significato di comportamenti in un quadro alienante. E purtroppo sono sempre più numerose le vicende processuali che accompagnano in questo calvario molti genitori e che non troverebbero altra collocazione più ragionevole se non proprio nel perdurante e pervicace discredito di una figura genitoriale nei confronti dell’altra.

Fortunatamente in molte aule di tribunale e specialmente in questo ultimo periodo, le verità accertate espresse dalle sentenze della Cassazione, consentono di attuare provvedimenti che, indagando profondamente la relazione genitore-figli, restituiscono al minore una realtà non più viziata da condotte malevoli.

Non lasciandosi dunque irretire dall’errore ideologico in cui, più o meno strumentalmente, crediamo si siano lasciati catturare sia l’Associazione che i Giudici nella sentenza da cui questa disamina ha preso spunto.

Per questo riteniamo che non sia il caso di volgere il pronunciamento del marzo scorso nell’alveo di una vittoria delle donne contro gli uomini perché si alimenterebbe una cultura sbagliata che non favorirebbe il diritto dei minori né la crescita della nostra Società. La questione femminile e le violenze di genere sono una grave piaga di questo tempo. Ma sventolare il vessillo di una vittoria contro le violenze degli uomini, rallegrandosi per la cancellazione di un imponente funzionamento intra psichico qual è l’Alienazione Parentale non può rappresentare una conclusione definitiva.

Un tale e sconvolgente condizionamento che genera un sentimento di esclusione nelle coscienze più giovani, condannando tante persone e soprattutto bambini ad angosce infinite, non può considerarsi un traguardo per una società civile! Determinazione tra l’altro maturata in un Aula di tribunale che di fatto delegittima il valore di studi scientifici, ma soprattutto annichilisce i tanti drammi che all’Alienazione Genitoriale si accompagnano.

La questione meriterebbe ben altri approfondimenti partendo per esempio dallo studio dei casi che accompagnano molte vicende processuali che si scontrano con vicende di questo tipo. Un altro aspetto riguarda l’enunciato teorico e terminologico della PAS che occorrerebbe affrancare definitivamente dall’assunto espresso dalla parola “Sindrome” che non consente di fatto il chiaro riconoscimento scientifico che invece assumerebbe (al di là di mere generalizzazioni linguistiche) se l’Alienazione Parentale fosse riconosciuta come vero e proprio fenomeno psicologico. In tal senso le evidenze riportate sul DSM 4 e 5 andrebbero altresì rafforzate con studi che ne consolidassero le evidenze scientifiche, anche supportate appunto da un attento e ampio studio dei casi.

Sarebbe opportuno che la comunità scientifica riuscisse, in occasione della prossima pubblicazione del DSM-6, a coinvolgere ai vari livelli tutti i soggetti in grado di fornire approfondimenti incontrovertibili circa la validità dell’assunto scientifico rappresentato dall’Alienazione Parentale. In tal senso il definitivo riconoscimento del Disturbo da alienazione affettiva potrebbe consentire una più attenta valutazione dei casi ed un più efficace sostegno per quei minori che ne sono coinvolti.

Ma sarà un lungo confronto in seno ad una comunità scientifica che, anche alla luce di questa ultima sentenza, sarà ancora più divisa; una parte rimarrà a favore di un suo pieno riconoscimento e l’altra ancor più convinta a disconoscerla definitivamente. In mezzo i tanti casi umani che hanno vissuto e vivono le gravi incertezze e conseguenze causate dalla dimensione “clinica” della negazione e delegittimazione. Aspetti che diverranno rilevanti nella vita futura dei minori soprattutto, e dell’adulto colpito, generando l’interruzione forzata dei rapporti familiari e affettivo-relazionali.

E così quei giovani spesso bambini, per un tempo infinito rimarranno succubi di una realtà distorta, costretti inconsapevolmente a vivere in una bolla in cui non sarebbero mai dovuti entrare. Mentre l’adulto, anch’egli soggiogato, rimarrà irretito da quell’obbligo di rincorrere i tanti ricordi svaniti di un passato trascorso, senza essere stato vissuto. Un notevole danno per questa società già particolarmente avvilita dalle tante angosce e miserie che la sovrastano e che determinerà una sempre più vasta platea di bambini orfani…di genitori in vita!

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Documento psicoforense sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento – Sito Tribunale Minorenni di Reggio Calabria

 

© Vecchiarelli Editore – Tratto da “Raccolta Articoli Scientifici 2021-2022” – ISBN 978-88-8247-452-2

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