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La riforma dell’art. 98 c.p.: una pericolosa presunzione di imputabilità del minore. Marco Pelissero

Un recente disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (23.7.2026) propone di modificare l’art. 98 c.p., introducendo nel sistema penale una presunzione relativa di imputabilità del minore che abbia compiuto i quattordici anni. La proposta lascia, da un lato desta sconcerto e, dall’altro, apre ad un grave vulnus nel quadro dei principi costituzionali.

Desta sconcerto, perché nemmeno il codice penale Rocco del 1930, approvato in pieno regime fascista e non certo di mano leggera nel confezionare le norme penali, aveva optato per una soluzione come quella che si va concretizzando. La disciplina, ancora vigente, a quasi cent’anni dell’entrata in vigore del codice penale, prevede soglie rigide di disciplina dell’imputabilità del minore: l’imputabilità manca, se il reato è stato commesso da chi, al momento del fatto, aveva un’età inferiore a quattordici anni; va, invece, in concreto accertata dal giudice, quando il fatto è stato commesso da un minorenne di età compresa tra quattordici e diciotto anni. Spetta, infatti, al giudice effettuare una valutazione concreta che tenga conto della effettiva capacità di comprendere il significato dell’atto compiuto (capacità di intendere) e di autodeterminarsi in modo consapevole (capacità di volere). Con particolare riguardo al minore, l’imputabilità, ossia la capacità di intendere e volere, che è requisito indefettibile per poter applicare una pena (art. 85 c.p.), va declinata in termini di accertamento della maturità del minore di comprendere il significato dell’atto compiuto: si tratta di una valutazione che è strettamente collegata al fatto commesso e allo sviluppo psichico del minore. La responsabilità penale dell’autore del reato in relazione all’imputabilità cambia in relazione a due fattori: il tipo di reato commesso (un conto è un omicidio doloso o una violenza sessuale, un conto è un’appropriazione indebita, tanto per intenderci); l’età del minore (cambia la valutazione a seconda che il reato sia stato commesso da chi ha appena compiuto i quattordici anni o da chi il giorno dopo avrebbe festeggiato il diciottesimo anno). La valutazione giudiziale potrebbe condurre a considerare il minore non imputabile e non sarebbe di conseguenza possibile applicare una pena (al più una misura di sicurezza, con affidamento del minore ad una comunità, se fosse accertata la pericolosità sociale riferita alla probabilità che il minore possa commettere gravi reati, in particolare connotati da violenza alle persone o di criminalità organizzata). Se, invece, il grado di maturità del minore depone in favore dell’imputabilità, il minore deve rispondere del reato commesso, ma la pena viene diminuita sino ad un terzo, al fine di tener conto della minore età al tempo del commesso reato: non si tratta, si badi, di una riduzione “secca” di un terzo, perché il giudice dispone di un’amplia discrezionalità, potendo ridurre la pena “sino ad un terzo” (potrebbe, quindi, anche diminuire la pena detentiva di un solo giorno).

La disciplina vigente presenta una ragionevolezza supportata dagli studi sull’età evolutiva: solo il giudice può valutare caso per caso e determinare la risposta penale, tenendo conto della gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto e della maturità del minore.  A quanto mi risulta, nella maggioranza dei casi i giudici hanno concluso per l’imputabilità del minore.

Si presenta inaccettabile la proposta di cambiare una disciplina che il codice penale del 1930, pur nella generale tendenza ad inasprire il trattamento sanzionatorio (il fascismo doveva mostrarsi forte nel contrasto alla criminalità), era riuscito a regolare, contemperando responsabilità penale e attenzione alla personalità del minore.

La scelta di politica criminale di introdurre una presunzione di imputabilità del minore appare ancor più inaccettabile, in quanto è del tutto distonica rispetto allo sviluppo della disciplina legislativa e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di fronte ai reati commessi da minori: sia il legislatore che la giurisprudenza costituzionale hanno sempre mostrato particolare attenzione all’esigenza di assicurare valore preminente alla personalità del minore, colta nel suo sviluppo (di qui, ad esempio, la più ampia possibilità di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova vigente sin dal 1988; o l’impossibilità di applicare al minore la pena dell’ergastolo, una soluzione alla quale è giunta la Corte costituzionale già nel 1994).

Sul piano legislativo, la politica criminale cambia con il c.d. decreto Caivano (d.l. 123/2023) che inasprisce la disciplina penale rispetto ai minori, riducendo le forme di diversion rispetto all’applicazione della pena detentiva (con l’effetto, denunciato da magistratura ed avvocatura e riflesso dalle statistiche, di registrare un consistente aumento di minori in carcere). Il disegno di legge che il Consiglio dei ministri avrebbe varato lo scorso luglio si pone in linea di continuità con la scelta di inasprimento della disciplina penale inaugurato dal decreto Caivano. Ma chiediamoci: quali sono gli effetti dell’introduzione di una presunzione di imputabilità del minore?

Si tratta espressamente di una presunzione relativa, che vale dunque sino a prova contraria. Se la disciplina dovesse essere interpretata in termini di inversione dell’onere della prova, spettando quindi alla difesa del minore provare la non imputabilità, ci troveremmo di fronte ad una sorta di presunzione di colpevolezza in violazione dell’art. 27, comma 2 Cost. che, nello stabilire che nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, osta a forme di inversione dell’onere della prova nell’ambito del processo penale.

Soprattutto, però, la logica della presunzione di imputabilità del minore scardina la centralità dell’accertamento in concreto della personalità del minore e della sua interazione rispetto al fatto commesso; significa ribaltare quelle scelte di politica criminale e quella costante giurisprudenza della Corte costituzionale che avevano messo al centro la complessa valutazione della personalità del minore rispetto alle esigenze di prevenzione che ispirano l’inflizione di una pena.

C’è un’ultima ragione che non mi convince nella presunzione di imputabilità del minore ultraquattordicenne autore di reato. La Corte costituzionale ha in più occasioni chiarito che le presunzioni possono essere ammesse nel sistema penale, a condizione che riflettano una situazione che trova riscontro nella realtà; le presunzioni non sono, invece, rispettose del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), se la regola di giudizio, sulla quale si fondano, viene sconfessata dai casi concreti. A mio avviso, introdurre una presunzione, seppur relativa, di imputabilità del minore, non considera la complessità delle vicende concrete che quella presunzione non sorregge.

Se il disegno di legge dovesse diventare legge, i giudici, che intendessero essere garanti del quadro dei principi costituzionali, si troverebbero dinanzi ad un bivio. Da un lato, il giudice potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza e delle norme costituzionali che impongono di prestare particolare attenzione al minore (art. 31 Cost.) ed alla incidenza dello sviluppo psico-fisico dei minori sulla loro responsabilità. Dall’altro lato, il giudice potrebbe dare dell’inversione dell’onere della prova una interpretazione che, di fatto, ne svuoterebbe il significato, ossia leggendo l’inversione come mero onere di allegazione, da parte della difesa del minore, di elementi utili a sostegno dell’assenza di imputabilità o della sua diminuzione in ragione dell’età e del fatto commesso, senza che ciò escluda che il giudice possa acquisire in via autonoma elementi utili ad accertare la responsabilità del minore. La prima soluzione è quella più convincente, perché la pronuncia della Corte costituzionale avrebbe effetti vincolanti per tutti i giudici.

Resta, in ogni caso, un messaggio pericolosamente deformante: l’idea che il minore si trovi in via presuntiva in una condizione analoga a quella degli adulti. Significa che la disciplina penale non terrebbe conto delle indicazioni della psicologia dell’età evolutiva, mentre il diritto penale deve essere sempre in costante dialogo con le discipline che impattano sulle scelte del legislatore. Invece, ci troviamo di fronte alla costruzione di un diritto penale sempre più di lotta, di marginalizzazione e di criminalizzazione del minore. È indubbio che il problema della criminalità minorile sussiste, come emerge anche dalle notizie di cronaca; ma è altrettanto indubbio che i fattori che producono queste forme di criminalità non possono essere affrontati a suon di norme penali che mostrano la cecità nel rispetto dei principi costituzionali. Il disegno di legge sembra rispondere più a esigenze di consenso elettorale che a un’effettiva ponderazione dei delicati interessi coinvolti. La sua approvazione ci farà rimpiangere la disciplina del 1930.

Marco Pelissero

Professore ordinario di diritto penale

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Torino

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Andrés
Andrés
1 mese fa

Anche questo esaustivo testo del professor Pelissero apre a farci domande che forse dovremmo porci e porre a tutti: La politica, questa politica fatta di proclami,propaganda,annunci che, parlando alla pancia degli scontenti,distoglie l’attenzione dai reali gravi problemi della nazione.Non si affronta il problema della sanità,delle pensioni,dell’edilizia , degli stipendi,dell’impoverimento nazionale causato dalle privatizzazione, della scuola,dei carceri fatiscenti,della viabilità obsoleta,del clima, del vero disagio sofferto da questa generazione di adolescenti costretti a guardare con pánico verso il futuro.Piu semplice ” vendere” il ponte sullo stretto,i CPR in Albania,la caccia allo straniero,”l’insicurezza” da reprimere con la forza, la necessità di armarci e di farci giustizia da soli cercando di imbavagliare la magistratura.Potrei andare avanti nell’elenco ma preferisco lasciare spazio a chi certamente ne sa più di me e sarà capace di stimolare chi ancora è in grado di pensare a aprire un forte e critico dibattito sulla politica occidentale e nazionale che sembra condurci in un baratro .

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