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Spiegare “Sorry, baby” ai politici italiani

di Alessia Sorgato

Avvocato penalista e cassazionista, specializzata in difesa di vittime di violenze. Lettrice appassionata, scrittrice giornalistica e letteraria

La violenza sessuale è un reato molto diffuso, frequentemente non denunciato. Le reazioni ad una violenza sessuali possono essere molto diverse a seconda di chi le subisce, di dove accadono, di chi la compie e del momento specifico in cui vengono perpetrate. Come si dimostra la violenza sessuale? Che differenza c’è tra consenso e dissenso? Perché si è deciso di proporre modifiche all’attuale  normativa che lo regolamenta?

Agnes è una brillante studentessa di letteratura inglese nel college di un isolato “somewhere” nel New England. Sta ultimando la sua tesi sul romanzo breve. Sa già di poter aspirare ai pieni voti e sogna la carriera universitaria. Quando il suo relatore riceve la telefonata della ex moglie ed interrompe il loro colloquio per correre ad accudire il figlioletto, Agnes non trova nulla di strano ad accettare la richiesta a continuarlo a casa del professore. Ci arriva che è pieno giorno. Le lunghe sequenze successive non mostrano alcunchè, solo il trascorrere delle ore nel cielo dietro a quella bella villetta: il sole, poi l’imbrunire, infine la notte.

Ne esce che è buio. Cammina, non corre. Una voce- chissà di chi- le dice che ha una scarpa slacciata.

Guida fino a casa, che condivide con Lydia, compagna di corso omosessuale. Ed è a Lydia che, accovacciata in vasca da bagno, racconta cosa sia accaduto in quella casa.

Se quel racconto fosse oggetto di una deposizione in Italia, secondo la legge che in Italia vogliono cambiarci, la denuncia di Agnes verrebbe archiviata già in indagine, non arriverebbe neppure al soglio pontificio di un giudice. Vediamo perché.

La violenza sessuale è un delitto gravissimo, giustamente previsto dal nostro codice penale come tra i più efferati, non solo nella costellazione della violenza di genere e contro le donne, ma in assoluto.

L’attuale formulazione dell’art 609 bis c.p., norma cardine del sistema (che ne prevede altre sette, aggravandola nei casi peggiori, come contro i minori, attenuandola nei casi ritenuti di minore entità) così recita:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.” e prosegue: “Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.”.

Si dice che la formula attuale quindi ci pone nel novero dei Paesi che esigono che la vittima sia sottoposta a coartazione – sia essa fisica o psicologica-  o, quanto meno, ad approfittamento di uno stato di maggior debolezza.

A queste condizioni corrisponde un preciso onere probatorio in aula: se devo far valere di essere stata violentata, devo dimostrare le tracce che ho sul corpo oppure nell’anima. Lo devo dimostrare io Pubblica Accusa che credo a te, parte lesa.

Il medico che visita Agnes, il giorno dopo, presso un consultorio, le chiede immediatamente se si sia lavata e lei risponde affermativamente. E’ quanto accade nella pratica pressochè invariabilmente sempre. Sono poche le donne che giungono in Pronto soccorso consapevoli che lì ogni traccia biologica lasciata dallo stupratore verrà scrupolosamente repertata e tenuta a disposizione. Sono poche quelle che sanno che- in teoria- non dovrebbero neppure urinare o andar di corpo prima di sottoporsi alla visita medico legale ginecologica. Sono molte, infatti, quelle che credono che questo prelievo (spesso ritenuto invasivo e poco rispettoso) serva solo a raccogliere il dna di uno sconosciuto e, quindi, se l’autore della violenza nei loro confronti è soggetto noto, sia superfluo.

Non è così.

Anzitutto, le stime che vari osservatori compongono ogni anno (ottimo da noi per esempio quello pubblicato sul sito dell’Ordine avvocati di Milano, consultabile da chiunque alla pagina  https://www.ordineavvocatimilano.it/it/contro-la-violenza-sulle-donne/p385) dimostrano che nella stragrande maggioranza dei casi l’autore di violenza sessuale è conosciuto alla vittima: è un amico, è l’ex partner, un collega o un maestro.

In secondo luogo, la visita di un centro specialistico non insiste nelle parti intime, se non nella misura strettamente necessaria ad attestare che la persona ha recentemente avuto un rapporto sessuale e quali tracce presenti. Documenta, anche fotograficamente, tutte le evidenze che l’operatrice sta riscontrando: lesioni, abrasioni, lividi, tagli, arrossamenti e quant’altro e ciò su tutto il corpo. Questa mappatura viene riportata anche graficamente sulla figura stilizzata presente nei referti e verrà confrontata col racconto della vittima.

Ma … è altrettanto dimostrato dalle sentenze che non tutte le vittime reagiscono; quindi, non tutte presentano i segni di violenza che la norma indica e che il referto potrebbe quindi non evidenziare.

Ci sono vittime freezate dalla paura. Ci sono vittime intossicate dall’alcool o dallo stupefacente. Ci sono vittime che lasciano fare sperando si concluda in fretta e non faccia altro male, o peggio. Ne parlava persino lo scrittore Wallace in Brevi interviste di uomini schifosi.

Agnes, quando il professore comincia a toccarle la gamba e poi sale fino all’allacciatura dei calzoni per poi infilarle la mano dentro agli slip, all’inizio gliela sposta, poi capisce di non aver scampo e … lo bacia. Lo bacia sulla bocca. All’amica atterrita ma silente a cui lo racconta spiega che tra i due mali preferiva questo, che finisse in fretta.

Nel ragionamento di molti questo atteggiamento non è il faint o il fight della vittima, che sviene o combatte, ma è una vera e propria provocazione, una ostentazione di consenso, un lasciapassare. Nell’applicazione pedissequa della norma, tradizionale un tempo (che i nostri giudici hanno finalmente abbandonato, applicando loro stessi, e prima del legislatore, i principi della Convenzione di Istanbul) il professore andrebbe assolto perché non le ha usato violenza, non l’ha minacciata, non l’ha fatta ubriacare.

La Convenzione di Istanbul nel 2011 ha introdotto un criterio ben diverso: all’art. 36 infatti stabilisce che:

  1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
  2. a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
  3. b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
  4. c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
  5. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
  6. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Esiste quindi un preciso obbligo internazionale, che grava anche sull’Italia che nel 2013 ha ratificato la convenzione, di adeguare la sua normativa interna al principio del consenso, che abbiamo appena declinato. Solo sì è sì, per fare una sintesi efficacissima.

Anche in sede europea si è tentato di vincolare in maniera ancora più cogente gli stati aderenti ad uniformare la legge a quel principio: calcolando che il numero di essi si spaccava esattamente a metà, nel 2024 è stato determinante il no di Macron, secondo il quale le donne sono molto più tutelate da questa impostazione concettuale. Fino a Gisèle Pelicot, che non poteva dimostrare di aver subito violenza o minaccia, semplicemente perché era narcotizzata.

Le piazze francesi si sono riempite di dimostranti (lì da loro, funziona molto bene la protesta) e la legge è stata cambiata.

E da noi?

Il 17 novembre 2025 viene proposta questa formula per adeguare l’art. 609 bis cp alla Convenzione:

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Rimane invece invariato il terzo e ultimo comma così formulato:

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”.

I giornali si riempiono di titoli da prima pagina, soprattutto quando su questo testo arriva il placet condiviso da Meloni e Schlein. Una svolta epocale, a pochi giorni da quel 25 novembre che ormai siamo abituati a individuare non solo come Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma soprattutto come data di approvazione di leggi importanti. Lo è stato per il codice rosso rafforzato. Lo è per il delitto di femminicidio.

Arrivano i primi scricchiolii, non diremo da parte di quali schieramenti politici, tanto sono noti.

Se ne fa una questione di prova, ancora una volta. Come farà la vittima a dimostrare che il suo consenso mancava, oppure non era libero, oppure non era attuale? E i casi di minore gravità esattamente quali sarebbero?

E di lì a poco il ribaltone: “Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”. Pena che sarà poi ulteriormente modificata all’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a dodici anni ».

E quale sarebbe allora la differenza? Lo spiegherebbe la norma stessa:

La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.».

Anche questa formulazione arriva direttamente dalla Convenzione di Istanbul che però, ricordiamolo bene, aveva posto il consenso alla base concettuale della formulazione e che, calato qui, dove il cardine diventa il dissenso, stravolge la propria natura.

Agnes ci spiega la differenza.

Agnes non vuole un rapporto sessuale col suo professore. Non è come un’altra compagna di studi, che poi scopriremo esserci andata a letto per ottenere favori in sede di valutazione della tesi. Lei non lo vuole anche se lo apprezza, lo incoraggia. Una Blu delle Cose non dette di Gabriele Muccino, ammirata, affascinata ma, diversamente da Blu, Agnes non vuole. Però a casa del professore va. Sul divano ci si siede. Non urla quando lui le fa saltare il bottone dei calzoni.

Come farebbe Agnes a dimostrare di non aver voluto, se la norma le esige la prova di questo dissenso?

Lui verrebbe assolto, come abbiamo già detto più volte.

E se invece la legge le chiedesse di dimostrare che il suo consenso non era libero (aveva paura di conseguenze peggiori, per esempio) e tanto meno attuale?

 

 

Eventi

La violenza domestica

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Nadia Muscialini
Nadia Muscialini
5 mesi fa

L’articolo pone molto bene l’accento sul fatto che modifiche apportate ad un testo di una legge, apparentemente esigue e di singoli termini possano avere ripercussioni importantissime sull’andamento di processi per stupro e , quindi, drammatiche sulla vita di chi subisce questi crimini efferati. Cambiare una parola , una virgola, l’aggiunta o la sottrazione di un termine o una punteggiatura non sono atti neutrali quando si disegna un testo di legge.

Gli abusi sessuali, gli stupri si compiono sempre quando chi li subisce non è libero di esprimere un consenso o il dissenso, di sottrarsi, di scappare. Sono sempre situazioni di squilibrio di potere o di forza; anche quelli compiuti per strada sono, come gli altri, azioni pianificate, battute di caccia, inseguimenti, appostamenti, in cui sorprendere la preda o intrappolarla fanno parte del piacere.

 Lo stupro non inizia con lo sguardo di desiderio o il corteggiamento che lascia spazio alla libertà di scelta, ma con lo sguardo predatorio del cacciatore sulla preda che studia come metterla all’angolo, intrappolarla.

 Ciò avviene anche nel caso in cui un rapporto sessuale iniziato consensualmente si tramuta in qualcosa di sgradevole, doloroso, umiliante.

Come il cacciatore che non allenta la presa sulla preda che si dibatte e si divincola, l’abusante gode della costrizione a cui sottopone la donna, dell’esercizio del potere, della soddisfazione unilaterale dei propri impulsi, ma anche della sofferenza inflitta, che, a volte, giunge all’omicidio. Non sono affatto rari casi di femminicidi dopo stupri e sevizie sessuali.

Le scienze, come ben descritto nell’articolo, confermano che quando non si ha possibilità di fuga da un pericolo il sistema nervoso della preda attiva reazioni estreme come il freezing, la depersonalizzazione, la scissione, l’adattamento alla situazione di violenza con l’assecondamento del torturatore, perché lo scopo ultimo è la sopravvivenza fisica e psichica.

Molti psicoanalisti hanno descritto le reazioni e le conseguenze di situazioni di violenza e abusi sessuali, a partire da Anna Freud, “l’Io e i meccanismi di difesa” (1936) e Sandor Ferenczi in “ La confusione delle lingue tra adulti e bambini. Il linguaggio della tenerezza e della passione”, (1932); tra le psicoanaliste italiane voglio ricordare Silvana Filippini, Manuela Fraire, Benedetta Guerrini Degl’Innocenti, ma vorrei citarne due che mi hanno molto aiutato a capire come offrire cura a donne che avevano subito stupro , a capire quali reazioni e quale difese si attivano quando si viene sottoposti a violenze estreme, Bleger e Amati sas.

Bleger nel 1967 introduce il concetto di nucleo agglutinato caratterizzato da ambiguità e indifferenziazione. L’autore fa riferimento a questi concetti per spiegare fenomeni individuali e sociali in cui il conformismo e l’ambiguità portano a compiere gesti o adattarsi a situazioni di violenza e manipolazione estreme (non solo individuali ma anche collettive). Secondo Bleger esiste uno stato mentale primitivo che precede la posizione schizoparanoide della Klein, il nucleo agglutinato. Questo nucleo è un “conglomerato o concentrato di abbozzi o formazioni molto primitive in relazioni con oggetto interni e con parti della realtà esterna, a tutti i livelli di integrazione della libido, il tutto senza discriminazioni ma anche senza confusione.” (Bleger, 1967).

In questo nucleo, quindi, tutto coesiste senza conflitto, senza l’organizzazione in parti antinomiche e contraddittorie. Nell’ambiguità, a differenza che nell’ambivalenza, non esiste una discriminazione di termini contraddittori e diversi che coesistono tra loro senza conflitto. Il nucleo agglutinato o ambiguo è ciò che resta dell’indifferenziazione primaria. L’Io più differenziato è obbligato a proiettare questo nucleo arcaico verso il mondo esterno (depositari esterni) per poter esercitare un funzionamento più maturo.

Situazioni di estrema violenza, manipolazione o minaccia traumatica prolungata possono portare ad una regressione psichica al nucleo indifferenziato. In tal caso le conseguenze sono il blocco del pensiero, la messa in scacco di difese più evolute, l’adattamento alla situazione di dipendenza dal proprio torturatore.

 “La regressione verso l’ambiguità può svolgere, allo stesso tempo, il ruolo di una difesa contro l’angoscia e di un meccanismo di adattamento che rende il mondo esterno familiare e rassicurante anche quando non lo è.” (Amati Sas, 1985). Il perturbante diventa familiare.

Chi subisce violenze non è in grado trasformare le esperienze terrifiche e di orrore in racconti poiché vi è una rottura tra l’esperienza e la sua rappresentazione.

L’angoscia traumatica è difficilmente raffigurabile. Sono esperienze che scuotono e riconfigurano l’organizzazione psichica acquisita, modificano tutte le condizioni del funzionamento psichico.

Quando si vive nel terrore non si ragiona, prevalgono i meccanismi automatici di sopravvivenza. Il pensare non ha luogo durante il trauma ma può avvenire solo successivamente. in una fase di rielaborazione. I tempi della Giustizia e Psichici spesso non coincido, da qui spesso dei fraintendimenti su quanto è denunciato dalle donne o la difficoltà a denunciare e, se si denuncia a raccontare perché non si è riuscite a sottrarsi alle mani del “professore”,  ad esprimere un dissenso, un consenso libero e attuale.

La vergogna, il sentirsi impotenti e marchiate a vita produce modificazioni profondissime nella psiche di una donna o una bambina stuprata.

 Sono numerosissimi i suicidi o i mancati suicidi che seguono alla vergogna e all’umiliazione, al non sentirsi credute e irrimediabilmente deteriorate; sporcate irrimediabilmente dalle mani, dalla saliva, dallo sperma dello stupratore.

Non c’è acqua né sapone che riescono a pulire un’anima offesa, un corpo violato. I suicidi, i suicidi mancati sono frequenti dopo violenze sessuali, come la depressione, esiti psichiatrici, e il vivere una frattura nella propria vita che può durare anche per sempre se non si incontra qualcuno che aiuta a rimettere insieme i frammenti di un anima polverizzata.

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